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Statuto
TITOLO 1
Costiutuzione, Denominazione, Scopi, Sede e durata.
Art.1
Si costituisce autonomamente tra gli appassionati di carp fishing, una Associazione Sportiva dilettantistica denominata “CARPCLAB” che nei successivi articoli verrà indicata CARPCLAB.
Art.2
Il Carpclab non ha scopo di lucro ed è apolitica.
Art.3
Il Carpclab esercita attività sportiva, relativamente alla divulgazione della disciplina del Carp fishing, con prevalente attenzione al CATCH AND RELEASE, al rispetto dell'ambiente tramite l'organizzazione di incontri sociali, attività ricreative, turistiche ed enogastronomiche, collaborando con strutture della zona tipo alberghi agriturismi ristoranti, al fine di valorizzare identità culturali ed ambientali del territorio, gare manifestazioni, e riunioni a carattere tecnico-informativo e più in generale di tutte le attività sportive riconosciute dalla federazione italiana pesca sportiva e attività subaquee alla quale si affilia, compresa l’attività didattica. In particolare deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza nella gioventù. Inoltre, Carpclab intende formare uno spirito di aggregazione tra i soci, coinvolgendoli alla partecipazione di manifestazioni a carattere nazionale e non, per favorire l'accrescimento tecnico. Realizzare anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati attività di corsi di formazione ed informazione. Gestire anche in collaborazione con altri enti ed organismi attività editoriali anche periodica per la divulgazione di informazione e conoscenza inerente la propria attività. Carpclab potrà inoltre svolgere qualsiasi attività ed assumere qualsivoglia iniziativa che venga ritenuta utile ed opportuna per il raggiungimento degli scopi elencati.
L’associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quello dello statuto e dei regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.
Art.4
La sede dell'Associazione è fissata in Via Internati 37/A 31057 Silea (TV)(presso Sport Sile) e potrà avere sezioni distaccate anche in altre province e regioni d’Italia.
Art.5
La durata dell'Associazione è illimitata.
TITOLO 2
Associati.
Art. 6 - I soci del Carpclab sono distinti nelle seguenti categorie:
fondatori
onorari
ordinari
juniores
sostenitori
FONDATORI: Sono soci fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo del Carpclab.
ONORARI: Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione, ne della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
ORDINARI: Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino nelle sopraccitate categorie di soci. Essi verseranno la quota di ammissione e quella associativa, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
JUNIORES: Sono soci juniores coloro che non abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino nelle sopraccitate categorie di soci. Essi verseranno la quota di ammissione e quella associativa; non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
SOSTENITORI: sono soci sostenitori coloro che hanno interesse a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Essi verseranno solo la quota associativa; non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Art.7
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo del Carpclab. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale, oltre alla quota di ammissione.
Art.8
Le misure della quota sociale di iscrizione e della quota di ammissione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo del Carpclab per tutti i soci tranne quelli onorari. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno; Coloro che entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni non abbiano provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali, decadono da soci.
Art.9
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto di partecipare alle attività del Carpclab.
Art.10
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente Art.8, per volontarie dimissioni, per radiazione.
La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo del Carpclab previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale oppure il prestigio e il buon nome del Carpclab. Il Consiglio Direttivo può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione fino ad un anno.
Art.11
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari, con esclusione dei soci onorari e dei soci aggregati, hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali. I Soci che hanno rapporti di dipendenza con il Carpclab o comunque siano da esso a qualunque titolo remunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale ne, hanno diritto di voto in Assemblea. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
TITOLO 3
Organi dell'Associazione.
Art.12
Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art.13 – L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea è costituita dal Presidente del Carpclab dai membri del consiglio Direttivo e dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi diritto al voto.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro i mesi di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare:
entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;
su tutte le altre materie che ad esse vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.
L'elezione mediante votazione a scheda segreta del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
l'approvazione dei regolamenti interni.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Salvo il disposto dell'Art.15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Nelle votazioni palesi, a parità di voto decide il voto di chi le presiede. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con invito, spedito mediante lettera o fax, ad ogni socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi, per mancanza del numero legale, il luogo e l'ora della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore di quella fissata per la prima.
Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto, ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. L'Assemblea elegge il suo Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Carpclab è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede da cinque consiglieri tra i quali il Consiglio stesso elegge il Vice Presidente. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato, sono nominati sino alla scadenza del quadriennio, i primi nella graduatoria dei non eletti. E' fatto espresso divieto a tutti i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni nell'ambito della medesima disciplina.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando egli lo reputi necessario, oppure in seguito a domanda motivata di almeno tre Consiglieri.
La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. o mezzo fax, e-mail oppure mediante avviso affisso presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima della data fissata. Le riunioni si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Al Consiglio Direttivo spetta:
curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
determinare gli argomenti da trattare in Assemblea;
redigere i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica della successiva Assemblea e che in mancanza di tale ratifica, decadono di validità con effetto dalla data di emanazione;
nominare tra i soci, al fine di dirigere lo svolgimento delle diverse attività sociali, alcuni responsabili del settore;
formulare i bilanci preventivi e quelli consuntivi;
contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti postali con Istituti di Credito;
decidere in ordine alle spese ed alle locazioni;
deliberare circa l'adesione totale o parziale ad organizzazioni con finalità similari;
deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione o la radiazione dei soci;
fare quanto altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per disposizioni di legge o dal presente Statuto;
conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie, ecc...)
Art.15 – Il Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza del Carpclab.
Il presidente del Carpclab è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio ed a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica 4 anni e può, essere rieletto. In caso di vacanza prima della scadenza del quadriennio, si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i consiglieri il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può firmare, per delega del Presidente gli atti di ordinaria amministrazione.
Art.16 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone in tre membri eletti dall'Assemblea. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. I Revisori di conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità della gestione contabile e deve esprimere, con relazione scritta, il suo parere motivato sui bilanci preventivi e consuntivi.
I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
TITOLO 4
Patrimonio, Entrate, Esercizio Finanziario.
Art.17 – Patrimonio
Il patrimonio del Carpclab è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, dagli altri valori di proprietà del Carpclab e dei mobili ed immobili dei quali il Carpclab venisse a qualsiasi titolo in possesso.
Art.18 – Entrate
Le entrate sono costituite:
dalle quote di ammissione ed associative;
dalle eccedenze del bilancio dell'anno precedente;
dalle eventuali rendite del patrimonio;
dalle eventuali contribuzioni dei soci;
da eventuali contributi delle Amministrazioni Pubbliche;
da eventuali contributi dei privati;
da ogni altra eventuale entrata.
Art.19 – Esercizio Finanziario
L'Esercizio Finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Art.20
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 5
Scioglimento del CarpClab, Varie.
Art.21
In Assemblea, quando si tratta di deliberare:
sullo scioglimento del Carpclab sulle modifiche d'apportare alle norme dello Statuto;
sul cambiamento della ragione sociale;
sulla devoluzione del patrimonio è necessaria una maggioranza pari ad almeno ai quattro quainti dei voti spettanti a tutti gli associati.
Art.22
L'Assemblea che delibera con la maggioranza prevista dall'Art.21, lo scioglimento del Carpclab, deve provvedere alla nomina del liquidatore preferibilmente tra gli associati stabilendone i poteri.
Art.23
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con qualità, analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art.24
Il funzionamento del Carpclab sarà disciplinato dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo, come disposto dall'Art.14.
Art.25
La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art.26
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative in materia di Associazioni.
| Allegato | Dimensione |
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| STATUTO CARPCLAB.pdf | 88.24 KB |
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